Tratto dallo speciale:

Congedo straordinario: come fare domanda

di Anna Fabi

Pubblicato 16 Luglio 2015
Aggiornato 23 Luglio 2018 12:52

logo PMI+ logo PMI+
Assistenza ai disabili in situazione di gravità: istruzioni INPS per la fruizione del congedo straordinario anche da parte di parenti o affini fino al terzo grado.

Congedo straordinario per la cura delle persone disabili in situazione di gravità: con la Circolare n. 159 l’INPS fornisce indicazioni dettagliate sui requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo e sulle modalità per la presentazione delle domande. Si tratta di un congedo che può essere concesso al familiare che assiste la persona disabile che versa in situazione di particolare gravità o anche un parente o affine entro il terzo grado convivente. Questo nel caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti individuati dalla norma secondo precisi criteri di priorità.

Requisiti

Il permesso retribuito per l’assistenza ai disabili in condizione di gravità si traduce normalmente nel diritto a fruire di 3 giorni mensili ai sensi dell’art. 33, comma 3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, mentre il congedo straordinario può essere concesso fino a due anni (tali permessi e congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità) a patto che di essere conviventi con il disabile e che i soggetti che vengono prima nell’ordine prioritario siano:

  • mancanti, assenza naturale e giuridica o altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità come il divorzio, la separazione legale o l’abbandono;
  • deceduti;
  • affetti da patologie invalidanti tali da impossibilitarli a svolgere la propria funzione assistenziale.

=> Congedi di lavoro e permesso dell’azienda

Beneficiari

A confermare la possibilità anche per i parenti e affini di fruire del beneficio è stata la recente sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non inseriva i parenti o affini entro il terzo grado e conviventi tra coloro che possono richiedere il congedo straordinario per assistenza alla persona disabile in situazione di gravità, in assenza degli altri soggetti idonei. La motivazione è che tale esclusione violava gli articoli 2,3,4,29,32,35 e 118, 4° comma, della Costituzione. Il dlgs 119/2011, che ha riscritto la disciplina del Collegato Lavoro, aveva già ampliato la platea dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 e definendo al contempo un rigido ordine gerarchico:

  • in primo luogo il coniuge convivente della persona disabile;
  • quindi il padre o la madre, anche adottivi o affidatari;
  • i figli;
  • eventuali fratelli o sorelle;
  • infine i parenti o affini di terzo grado.

Le domande di fruizione del congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: Web, o servizi telematici INPS accessibili con PIN, tramite servizio “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”; Patronati; Contact Center Multicanale, al numero verde 803164.

Per maggiori informazioni consulta la Circolare INPS