![Licenziamento](https://cdn.pmi.it/J1JNEJjYhW6SojgLg0p06lWnaDE=/650x350/smart/https://www.pmi.it/app/uploads/2013/10/Licenziamento.jpg)
![logo PMI+](https://www.pmi.it/app/themes/pmi-2018/dist/images/pmi+/pmiplus-logo-big-white.png)
![logo PMI+](https://www.pmi.it/app/themes/pmi-2018/dist/images/pmi+/pmiplus-logo-big-white.png)
È illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, posto in malattia, trova un secondo lavoro, purché questo non pregiudichi la guarigione. A stabilirlo è stata la sentenza della Corte di Cassazione n. 23365 del 15 ottobre 2013. Il caso riguardava il licenziamento di un lavoratore in malattia trovato a lavorare presso l’azienda di un parente. I giudici della Suprema Corte hanno motivato la propria decisione valutando la genericità delle contestazioni del datore di lavoro, nonché l’occasionalità e la sporadicità dell’attività secondaria svolta dal lavoratore. Lavoro ritenuto compatibile con la malattia per la quale il lavoratore si era assentato dal lavoro principale: secondo la Cassazione «lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un’incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione». Dunque, in casi di questo genere, non è possibile per il datore di lavoro procedere con il licenziamento in maniera licenziamento in maniera legittima.