Il Garante per i diritti del contribuente non è più un’autorità indipendente, ma le sue funzioni vengono delegate al presidente della commissione tributaria regionale: lo prevede la Legge di Stabilità 2014, depotenziando di fatto questa figura di garanzia introdotta dallo Statuto del Contribuente. Già la legge di Stabilità 2012 aveva fatto un primo passo in questa direzione, trasformando il Garante in organo monocratico (mentre prima era composto da tre membri). Vediamo con precisione i diversi cambiamenti.
La legge 212/2000 (lo Statuto del Contribuente) istituiva la figura del Garante con l’articolo 13, stabilendo che si trattava di un organo operante “in piena autonomia”, costituito da tre membri «scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale» e appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, dirigenti dell’amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza a riposo da almeno due anni, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati. Il presidente doveva essere scelto fra le prime tre professioni indicate (magistrati, professori universirati, notai).
La legge di Stabilità 2012 ha cambiato l’articolo 13: abolita la composione collegiale, il Garante è diventato un organo monocratico, sempre scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale, e fra le categorie professionali sono stati tolti i dirigenti dell’amministrazione finanziaria e della Gdf.
Ora, la Legge di Stabilità 2014 di fatto elimina la terzietà di questa figura, dando i relativi compiti al presidente della Commissione Tributaria Regionale. Cosa comporta questo cambiamento? Il Garante del contribuente, sulla base dello Statuto, rivolge richieste di documenti e chiarimenti agli uffici competenti, e può attivare procedure di autotela a difesa del contribuente, nel caso in cui riceva segnalazioni dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria. Può anche rivolgersi ai dirigenti degli uffici dell’amministrazione, per rivolgere richieste a tutela del contribuente, ha accesso agli uffici finanziaria e può controllare la regolarità dei servizi di assistenza al pubblico. E può inoltrare a direttori generali e comandanti della Guardia di Finanza segnalazioni di casi in cui rileva irregolarità o pregiudizi nei confronti del contribuente.
Le commissione tributarie regionali, a cui ora vengono demandate le funzioni del garante, sono gli organi giudiziari a cui si rivolge il contribuente che ricorre contro una pronuncia delle commissioni provinciali. In sostanza, significa che le funzioni di garanzia sono ora svolte dagli stessi organi responsabili delle controversie. Non sembra esattamente una norma che va nel senso della compliance fiscale.