Il Dpr 16 aprile 2013 n. 75 che definisce le competenze dei tecnici abilitati alla certificazione energetica sembra creare un paradosso, escludendo gli ingegneri abilitati e iscritti all’Albo nei casi in cui il titolo di studio non sia citato espressamente nei decreti ministeriali. È quanto evidenziato dal Consiglio nazionale degli ingegneri nella propria richiesta di parere e intervento inviata ai ministri dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Andrea Orlando, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Con l’occasione il Consiglio ha segnalato anche l’assenza di una disposizione transitoria. => Requisiti Certificatori energetici in G.U.Secondo il Consiglio, così come è stata elaborata la norma non è semplice individuare quali siano i requisiti e i titoli di studio che abilitano all’attività di certificazione energetica degli edifici.
Dubbi interpretativi
I principali dubbi sorgono nella lettura dei requisiti stabiliti ai commi 3 e 4: il primo richiede l’iscrizione ai relativo Ordini e Collegi professionali e l’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente; il secondo prevede l’obbligo di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Così un ingegnere che ha sostenuto l’esame di Stato può essere escluso dall’attività di certificazione energetica degli edifici, mentre uno non abilitato e non iscritto all’albo potrebbe essere considerato competente per aver superato un corso formativo. La circolare n. 367 del 15 novembre 2010 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la sentenza del Consiglio di Stato n.686 del 09/02/2012 avevano tuttavia già stabilito i limiti di competenza nella certificazione energetica con riferimento al Dpr 5 giugno 2001 n.328, che ha suddiviso l’Albo professionale nelle due sezioni (A e B) e tre settori (civile e ambientale; industriale; dell’informazione), confermando l’abilitazione del professionista con laurea vecchio ordinamento e già iscritto all’Albo a svolgere tutte le attività proprie della professione di Ingegnere, senza necessità di frequentare e superare ulteriori corsi od esami. Secondo il parere del Consiglio sarebbe pertanto auspicabile un chiarimento che renda applicabile la disposizione del comma 4 solo a professionisti e tecnici che inizino ad operare successivamente all’entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n.75 e non a quelli già attivi, per non rischiare di paralizzare l’attività delle imprese del settore. =>Vai allo Speciale sull’efficienza energetica