Una sentenza della Corte di Cassazione ammette la validità di una impugnazione di licenziamento proposto con atto stragiudiziale, anche se la notifica della stessa al proprio datore di lavoro avviene oltre i 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento, come prescritto dall’articolo 6 della legge n.604/66.
L’importante è che venga inviata entro tali termini. Lo conferma la decisione n. 8830 del 14 aprile 2010 espressa dalle Sezioni unite della Cassazione.
In pratica, se un lavoratore viene licenziato e decide di impugnare la decisione del datore di lavoro con una semplice raccomandata, che però perviene in azienda oltre i 60 giorni previsti, non perde il proprio diritto a procedere.
«L’emissione della dichiarazione impugnatoria costituisce l’atto cui si riconnette l’effetto di impedire la decadenza del prestatore di lavoro dal diritto di conseguire l’annullamento del recesso datoriale, non rilevando, nonostante l’impugnazione abbia carattere chiaramente recettizio, il momento della ricezione della dichiarazione da parte del datore di lavoro».