Casse edili, Inps e Inail dal prossimo 2 settembre recapiteranno il DURC alle imprese esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata). Dalla stessa data, stazioni appaltanti, enti aggiudicatori, società organismi di attestazione (SOA) e imprese hanno l’obbligo di trasmettere, unitamente alla richiesta di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, l’indirizzo PEC al quale recapitarlo.
Le indicazioni sono contenute in una nota della Cnce, la commissione nazionale delle casse edili.
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Le imprese, come previsto dal Dlgs 63/2013, possono indicare l’indirizzo del proprio consulente del lavoro (o dal professionista che segue l’azienda per gli adempimenti di lavoro, previdenza e assistenza, che in base alla legge 12/1979 può essere un avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale).
L’eventuale necessità di una successiva trasmissione del DURC che l’impresa ha ricevuto via PEC, a soggetti non tenuti all’utilizzo di tale strumento (ad esempio i committenti privati o le amministrazioni di altri Paesi) è superata dalla possibilità di utilizzare la stampa del documento allegato alla mail certificata.
Sul DURC che viene spedito via posta elettronica certificata è apposto il cosiddetto glifo, contrassegno generato elettronicamente che assicura provenienza e conformità all’originale cartaceo, come previsto dal dl 235/2010. In ogni caso entro il 2 settembre la Cnce si è riservata di sottoporre al Comitato tecnico Durc eventuali problematiche relative alla tematica in esame.
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Si ricorda che la commissione delle Casse edili con la comunicazione 521 dello scorso 27 giugno aveva segnalato, in seguito a quanto previsto dalle semplificazioni in materia di DURC contenute nell’articolo 31 del Dl 69/2013:
- la conferma dell’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del DURC per stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, in particolare ai fini del pagamento dei lavori all’impresa affidataria e a quelle subappaltratrici.
- Il pagamento diretto a enti previdenziali e assicurativi (Inps e Inail) e alle casse edili nei casi in cui il DURC richiesto per stati di avanzamento lavori che indichi inadempienze contributive.
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In base al Dl 69/2013m il DURC ha validità 180 giorni dalla data di emissione: all’interno di questo periodo, il documento richiesto per la verifica della dichiarazione sostitutiva può essere utilizzato anche per aggiudicazione e stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, può essere utilizzato anche per il pagamento degli stati avanzamento lavori e delle prestazioni relative a forniture e servizi, e per i certificati di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale, invece, è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
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(Rilascio Durc via PEC: nota del 15 luglio 2013)