Dal punto di vista della partecipazione alle gare di appalto (leggi di più) devono essere considerate in regola con gli adempimenti fiscali anche le imprese autorizzate a pagare a rate il proprio debito con l’Erario.
Ovviamente il parere positivo alla rateizzazione deve arrivare da parte dell’Amministrazione finanziaria entro la data utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto.
È quanto stabilito dalla recente sentenza (15/2013) dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Il dubbio riguardava la possibilità delle imprese di partecipare alle gare di appalto anche nel caso di irregolarità fiscale. Finora l’orientamento era quello di escludere sia le imprese non in regola con il versamento dei tributi che quelle autorizzate al pagamento rateizzato.
La sentenza dell’Adunanza plenaria cambia però le regole dando accesso alle gare d’appalto alle imprese con debiti fiscali, a patto che si stiano mettendo in regolare mediante la procedura di rateizzazione del debito e che la sua approvazione arrivi prima della scadenza dei termini previsti per depositare la domanda di partecipazione per evitare «che si verifichi un’ammissione condizionata che si rifletterebbe negativamente sui valori dell’efficienza e della tempestività dell’azione amministrativa», spiega il Consiglio di stato.
=>Sì alle gare d’appalto anche con DURC irregolare
La decisione deriva dal fatto che l’autorizzazione dell’Amministrazione alla rateizzazione «si basa sulla verifica della sussistenza in capo al contribuente interessato del requisito di obiettiva difficoltà economica».
Viene invece confermata l’irregolarità fiscale dell’impresa nel caso in cui la dilazione del pagamento venga negata.