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Elenco INI-PEC: procedure e messa online

di Barbara Weisz

6 Giugno 2013 10:44

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Entro l'8 giugno Albi e Ordini professionali trasmettono gli elenchi PEC dei professionisti al MiSE, per la messa online dell'elenco INI-PEC il 19 giugno: ecco le specifiche tecniche.

Ultimi giorni per collegi e ordini che entro l’8 giugno devono inviare al Ministero dello Sviluppo Economico gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti: saranno inseriti nell’elenco INI-PEC, l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (vedi in dettagli0).

Lo prevede l’art. 5, comma 3, del Dl 179/2012 (Decreto Sviluppo bis) convertito con la legge 221/2012.

Il portale telematico  con tutti gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei professionisti e delle imprese iscritte ai Registri delle Camere di Commercio sarà online dal prossimo 19 giugno, con quale giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dal decreto attuativo ministeriale del 19 marzo 2013 (in Gazzetta Ufficiale dal 9 aprile 2013).

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Elenco INI-PEC

Ordini e collegi devono comunicare gli elenchi all’indirizzo aggiornamento@cert.inipec.gov.it.

Per agevolare il trasferimento dei dati in formato aperto (open data), il dicastero mette a disposizione le specifiche tecniche, che comprendono le indicazioni su formato e struttura del tracciato dati per l’invio o l’aggiornamento indirizzi PEC e la modalità iniziale di invio e aggiornamento dati per l’indice INI-PEC.

Infocamere ha avviato un servizio di assistenza per Ordini e Collegi professionali:

  • numero telefonico 06 64 892 292,
  • indirizzo di posta elettronica supporto@inipec.gov.it

Apertura PEC

Tutti i professionisti e le ditte individuali devono –  entro il 30 giugno – aprire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, strumento che ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno (leggi qui).

Le imprese che effettuano una nuova iscrizione al Registro delle Camere di Commercio devono allegare l’indirizzo PEC, pena la non validità dell’iscrizione (che decade entro 45 giorni in mancanza di questo adempimento).