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Congedo di paternità: ecco la procedura INPS per chiederlo

di Noemi Ricci

Pubblicato 18 Marzo 2013
Aggiornato 1 Maggio 2014 16:58

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Le precisazioni INPS sul nuovo congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, previsto dalla Riforma del Lavoro.

L’INPS chiarisce come usufruire del congedo di paternità, sia quello obbligatorio che quello facoltativo secondo la nuova normativa introdotta con l’ultima Riforma del Lavoro e le modalità di accesso ed utilizzo fissate con il successivo decreto del 22 dicembre 2012.

=> Leggi: Riforma Lavoro e congedo di paternità

Natura del diritto

La prima precisazione riguarda la natura del diritto al congedo di paternità:

  • nel caso del congedo obbligatorio si tratta di un diritto previsto dalla legge direttamente per il padre (quindi autonomo e parallelo a quello della madre), viene questo riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità;
  • nel caso del congedo facoltativo il diritto deriva da quello previsto dalla legge per la madre.

=> Leggi come funziona il congedo parentale

Congedo di paternità

Il congedo obbligatorio ha la durata di un giorno lavorativo, quello facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, dura invece due giorni. Il periodo di congedo viene retribuiti al 100% (l’indennità è a carico dell’INPS); per il trattamento normativo e previdenziale si applica il D.lgs. n. 151 del 2001. Va precisato inoltre che i congedi non possono essere frazionati ad ore (leggi di più del congedo parentale ad ore).

Il diritto spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (per quelli delle PA è attesa l’approvazione di una apposita normativa) entro i primi 5 mesi di vita del bambino, anche in caso di parto prematuro, adozioni o affidamenti.

=> Leggi anche dei voucher maternità

In questi ultimi due casi (adozioni o affidamenti) il termine dei 5 mesi scatta a partire dal giorno di effettivo ingresso in famiglia del figlio nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Come usufruire del congedo

Il padre lavoratore dipendente che voglia usufruire dei giorni di congedo di paternità deve comunicare tale volontà al proprio datore di lavoro in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, indicando le date (basandosi sulla data presunta del parto).

Successivamente il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, utilizzando il flusso UNIEMENS.

Se si tratta del congedo facoltativo il padre deve allegare alla richiesta di fruizione del congedo di paternità anche una dichiarazione che attesti che la madre non ne ha usufruito a sua volta, per un numero equivalente di giorni. Copia di tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

Per approfondimenti consulta la circolare INPS n. 40 del 14-03-2013