La TARES, nuova tassa sui rifiuti, sembra destinata a slittare ancora: la Conferenza Stato Regioni chiederà al Governo di posticiparne l’entrata in vigore al 2014, reintroducendo per il 2013 la vecchia TARSU, recependo le richieste della Regione Campania e dei Comuni (ANCI).
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Entrata in vigore TARES
Da una parte i Comuni auspicano una serie di correttivi alla TARES, dall’altra patiscono i rinvii della tassa, che inizialmente prevedeva il pagamento della prima rata a gennaio, poi slittata ad aprile e ancora a luglio.
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Risultato: le casse degli enti locali ne risentono e non si esclude problemi nel normale espletamento dei servizi di raccolta rifiuti. La decisione della Conferenza Stato Regioni risolverebbe il problema, perché la TARSU sarebbe naturalmente dovuta per l’intero 2013. La parola passa al Governo.
Tariffe TARES
Nel frattempo, il Dipartimento delle Finanze ha emanato le linee guida per la redazione del piano finanziario e l’elaborazione delle tariffe: il Comune può concedere agevolazioni atipiche e riduzioni tariffarie che, in base ai commi 15, 16 e 18 dell’art. 14 del Dl 201 del 2011 (il Salva Italia), possono essere:
- nella misura massima del 30% per determinati tipi di abitazione (con unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, altri locali ad uso stagionale, abitazioni di persone con dimora all’estero per almeno sei mesi, fabbricati rurali ad uso abitativo).
- Nella misura massima del 40% per le zone in cui non è effettuata la raccolta.
- Proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Sempre il Salva Italia prevede anche la possibilità di «riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche» (art 14, comma 17).
Le agevolazioni “atipiche” sono ulteriori agevolazioni o riduzioni deliberate dal consiglio comunale (ai sensi del comma 19 dello stesso art. 14 del Salva Italia): queste agevolazioni devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura va assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio.
In pratica, queste agevolazioni non possono essere controbilanciate da un aumento della tassazione per i contribuenti che pagano la Tares.