L’INAIL ha precisato in quali settori del comparto Edilizia non si può assumere forza lavoro con contratti a progetto in quanto caratterizzati da attività subordinata: obiettivo, combattere il fenomeno dei falsi autonomi.
La circolare n. 13 del 19 febbraio 2013 – con le istruzioni per il personale ispettivo che effettua i controlli in azienda – definisce le attività difficilmente inquadrabili in un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma.
=>Ecco gli altri settori in cui è escluso il contratto co.co.pro.
Co.co.pro a rischio
I lavori individuati in elenco rappresentano con alta probabilità compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che devono essere ricondotti in contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali che operano a livello nazionale.
Sono in primis attività che coinvolgono muratori ed altre qualifiche di settore, che in realtà dovrebbero essere ricondotte nel contesto dei contratti di lavoro subordinato. In particolare l’elenco INAIL include:
- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- addetti alle agenzie ippiche;
- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- baristi e camerieri;
- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- facchini;
- istruttori di autoscuola;
- letturisti di contatori;
- magazzinieri;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
- addetti alla somministrazione di cibo e bevande;
- prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.
Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui al lavoratore, a progetto, vengano effettivamente lasciati margini di autonomia operativa nello svolgimento delle attività da lui assegnate.