Chiarimenti del Ministero del Lavoro sul diritto al sussidio di disoccupazione se è la lavoratrice madre a dimettersi nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento: la fruizione dell’indennità spetta per la legge anche in caso di licenziamento volontario, ma solo se la richiesta viene inoltrata durante il primo anno di vita del figlio.
L’interpello è stato avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro a fronte delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012, con riferimento all’articolo 9 del D.Lgs. n. 124/2004 sulle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre, e all’articolo 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dalla L. n. 92/2012 sul periodo di fruizione indennità di disoccupazione.
Il dubbio nasce dal fatto che la L. n. 92/2012 (art. 55, comma 4) estende il diritto all’ammortizzatore sociale ai primi tre anni di età del bambino, mentre prima il sussidio era garantito sono per il suo primo anno di vita: è dunque possibile fruire dell’indennità di disoccupazione durante tale arco di tempo anche in caso di dimissioni del lavoratore o lavoratrice?
Anche in base al parere espresso dalla Direzione generale per le Relazioni Industriali e per i Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, il Ministero del Lavoro chiarisce che l’art 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 equipara, per questo arco temporale e ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”, il caso di dimissioni volontarie a quello del licenziamento volontario.
In sostanza, anche in caso di licenziamento volontario, alla lavoratrice madre o al lavoratore padre spetta di diritto la percezione di tutte le indennità, compresa quella di disoccupazione involontaria, previste in caso licenziamento: il requisito è che la richiesta di dimissioni o il licenziamento avvenga entro l’anno di vita del bambino.
Il Ministero sottolinea che per i fini oggetto dell’interpello non hanno inciso le modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 che ha esteso temporalmente l’istituto della convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, avendo tale norma «solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro».
Bisogna comunque far riferimento all’art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001: il periodo in cui il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice va dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro e fino al compimento di un anno di età del bambino. In questo arco temporale la lavoratrice non può neanche essere sospesa dal lavoro, a meno che non sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, o essere collocata in mobilità, a meno che non venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.
E sempre nello stesso arco temporale il lavoratore/lavoratrice ha diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie.