Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n.22 del 26 gennaio 2013) la Legge n. 4 del 14.01.2013 contenente “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.
L’entrata in vigore della Riforma delle Professioni non regolamentate da Ordini o Collegi è prevista per il 10 febbraio 2013.
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Professioni non ordinistiche
La Legge definisce come «professione non organizzata in Ordini o Collegi» l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».
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La Legge di Riforma
Chi svolge una di queste professioni – in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o dipendente – deve adempiere alla disciplina stabilita per Legge e l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.
Viene poi stabilito che «l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».