Al via la norma introdotta dal Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 16/2012) che prevede l’esecutività degli accertamenti dell’Agenzia delle Dogane, ovvero impone il pagamento, dopo solo 10 giorni dalla data della notifica al contribuente.
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Questo significa meno tempo per pagare, e spesso nelle contestazioni doganali si parla di cifre elevate, ma anche per esercitare le tutele alle quali si ha diritto.
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È stato infatti emanato il provvedimento attuativo, il n. 3204 del 21.01.2012 dell’Agenzia delle Dogane e della Ragioneria dello Stato che fa entrare in vigore dal 28 gennaio 2013 le nuove regole sugli accertamenti per le violazioni doganali in materia di dazi o IVA all’importazione.
Il termine dei 10 giorni per la riscossione da parte delle Dogane è stato imposto dall’UE.
L’Agenzia delle Dogane ha comunque la facoltà di disporre la sospensione amministrativa, subordinata ad apposita garanzia (ex art. 244 del Regolamento n. 2913/1992 – Codice doganale). In questo non si applica il termine dei 10 giorni.