Riguarda l’apprendistato in azienda la Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, focalizzata sulle violazioni regolamentate dall’art. 7, commi 1 e 2 del Testo unico D.Lgs. n. 167/2011, convertito in Legge n. 92/2012.
Le istruzioni operative sulla disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato riguardano il personale ispettivo e forniscono chiare indicazioni alle imprese sulle tematiche oggetto di controlli.
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Particolare focus viene posto sulla mancata formazione e sul mancato rispetto dei vincoli di numero e di stabilizzazione imposti in caso di contratti di apprendistato.
Ad essere coinvolte sono tutte le tipologie di apprendistato – per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca – anche se il Decreto di Riforma ha introdotto modifiche importanti per il contratto di apprendistato professionalizzante:
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Formazione
Nella circolare si legge che «in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione».
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Per ogni tipologia di apprendistato vengono poi definiti margini differenti per la responsabilità del datore di lavoro in termini di obblighi formativi e gli obblighi in tema di presenza del tutor o referente aziendale.
Limiti numerici
Per quanto riguarda i limiti numerici di assunzione di personale apprendista la circolare del Ministero del Lavoro ricorda che la riforma dell’apprendistato ha stabilito che «il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro».
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In caso di violazione a tale norma, il personale ispettivo provvederà a trasformare «le assunzioni effettuate in violazione degli stessi limiti a dei “normali” rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» e darà il via alle conseguenti azioni di di recupero contributivo.
Requisiti apprendista
Per ciascuna tipologia di apprendistato il Legislatore ha individuato particolari requisiti per il lavoratore che stipula un contratto di apprendistato. Ad esempio questo non deve essere già in possesso della qualifica che il periodo di apprendistato si prefigge di fargli ottenere.
Ma, precisa la circolare «un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo».
Stabilizzazione
Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, «l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».
La percentuale – che il Ministero precisa di essere la è una percentuale minima – è fissata al 30% per i primi 36 mesi di applicazione della nuova disciplina sull’apprendistato, ovvero fino al 18 luglio 2015.