Scatterà dal 2013 la legge che prevede interessi di mora automatici in caso di ritardo nei pagamenti per “fornitura di merci e prestazione di servizi dietro compenso”: si tratta dell’entrata in vigore del DLgs n. 192/2012 sui pagamenti nelle transazioni commerciali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2012) con cui lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2011/7/UE per risolvere l’annoso problema del ritardo nei pagamenti della PA e non solo.
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Un dramma che affligge le imprese italiane da anni e non solo con riferimento ai pagamenti dalla PA, ma anche tra le stesse imprese.
Ebbene, per i contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013, per pagamenti che superino i 30 giorni (60 in casi particolari) dalla scadenza prevista, gli interessi di mora scatteranno automaticamente.
Su questi è stata inoltre disposta una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, dal precedente 7% all’attuale 8%, rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.
Non sarà quindi più necessario che il creditore invii dei solleciti o preavvisi di inadempimento. Lo stesso varrà anche se il debitore è una Pubblica Amministrazione.
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Il Vice Presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, ha poi chiarito i recenti dubbi dell’ANCE che chiedeva se la norma riguardasse anche il settore edile in una lettera inviata al Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Paolo Buzzetti: la Direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE) ha stabilito la nozione di “fornitura di merci e prestazione di servizi dietro compenso”, ma questa va intesa anche con la inclusione della progettazione ed esecuzione di opere, edifici pubblici e lavori di ingegneria civile.
Dunque la direttiva sul ritardo nei pagamenti dal 2013 sarà applicata a tutti i settori produttivi senza eccezioni, incluso quello edile.
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