Con una circolare, l’ABI ha appena ufficializzato la tipologia di piccole e medie imprese ammissibili per l’agevolazione e le modalità per richiedere la moratoria sui debiti a lungo termine, analizzando tutti i passaggi del provvedimento e chiarendo i dubbi emersi.
Sulla tipologia di prestiti interessati, la moratoria riguarderà le quote capitale delle rate dei mutui ipotecari – ma non i relativi interessi – compresi quelli agrari, purché si riferiscano a finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi.
Gli interessi sul capitale sospeso, infatti, saranno calcolati in base alle scadenze originarie, che quindi non vengono alterate dalla moratoria.
Le quote capitale delle rate sospese dovranno essere rimborsate dalle imprese al termine del periodo di sospensione, con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità. Durante la sospensione le imprese dovranno pagare la quota interesse delle rate sospese.
Non rientrano inoltre nella moratoria i prestiti cambiari e quelli personali all’imprenditore, ma solo quelli stipulati nell’esercizio dell’attività di impresa e per la gestione aziendale. Sono esclusi anche i finanziamenti ottenuti con agevolazioni pubbliche.
Restano invece compresi i mutui cartolarizzati.
Per quanto concerne le operazioni di allungamento delle scadenze, sono esclusi i finanziamenti all’importazione, quelli su anticipazioni su contratti, le operazioni di anticipo di flussi export e quelle di credito agrario con scadenza annuale.
Non sono necessarie garanzie aggiuntive per la concessione delle garanzie, ma quelle già esistenti potranno essere adottate nel caso siano adottate ulteriori iniziative.
Infine a sospensione non muta il regime fiscale del rapporto di mutuo.