Accesso alle gare di un appalti integrati (progettazione esecutiva e costruzione) anche per le imprese che non presentano la documentazione con i requisiti progettuali del proprio staff tecnico.
È quanto affermato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nel parere n. 137 del 25 luglio 2012 relativo ad un bando per l’affidamento di un appalto integrato nel quale non veniva esplicitamente richiesto che le imprese partecipanti in possesso di idonea attestazione Soa per la progettazione e costruzione fornissero documentazione del possesso di ulteriori requisiti.
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Alle imprese sprovviste di idonea attestazione Soa veniva richiesta l’attestazione contenente indicazione dei progettisti e certificazione delle pregresse esperienze professionali, quando invece normativa vigente (Codice Appalti e Regolamento attuativo) prevede l’obbligo per le imprese di comprovare, in fase di richiesta di partecipazione al bando, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Codice degli Appalti: i requisiti per accedere ai bandi di gara
Tale obbligoè stato ribadito dalla stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nelle Linee guida per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria (Determina n. 5 del 2010).
Ora però l’Authority sembra introdurre una nuova agevolazione per le imprese eliminando, sotto determinate condizioni, l’onere di attestare i requisiti dello staff.