Con una sentenza del TAR del Lazio vengono confermate le competenze degli agrotecnici in materia di Catasto, già attribuite attraverso la legge n. 31 del febbraio 2008 e tuttavia messe in discussione da altre categorie professionali che operano nell’Edilizia, come geometri e periti agrari.
Il TAR, infatti, definisce le competenze professionali degli agrotecnici riguardo le perizie sugli immobili civili, agricoli e commerciali, riassumendo gli interventi che spettano a questa categoria nonché a quella degli agrotecnici laureati.
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Si tratta tuttavia di una sentenza che sottolinea anche altri principi fondamentali volti a disciplinare la giurisprudenza amministrativa e a ribadire la validità della legge che sancisce la capacità professionale degli agrotecnici.
Nel dettaglio, il testo emesso dal TAR afferma che:
«È inammissibile il ricorso volto ad annullare Circolari e Risoluzioni ministeriali che interpretano le disposizioni professionali delle diverse categorie, nei casi in cui le Amministrazioni centrali si limitino a fornire chiarimenti di carattere generale sulla normativa di settore; in tali casi infatti (e peraltro questo era l’oggetto della contesa) Circolari e Risoluzioni ministeriali non possono esser considerate come atti aventi autonoma lesività, limitandosi a riportare il contenuto di disposizioni legislative o normative.»