Anche per le consulenze e le altre attività che presentano un nesso con le prestazioni tipiche dei liberi professionisti iscritti negli appositi albi sono dovuti i contributi ai fini pensionistici: lo ha stabilito la sentenza 1.468 della Corte di Cassazione.
Il caso riguardava una consulenza come ingegnere libero professionista, per la quale era in dubbio l’obbligo di pagamento alla propria Cassa previdenziale dei contributi (soggettivo e integrativo) sui compensi, dichiarati come professionali ai fini IRPEF.
La Suprema Corte ha stabilito che in questi casi deve essere versato il contributo integrativo a favore delle Casse di previdenza di riferimento, trattandosi di attività strettamente connesse allo svolgimento della libera professione e realizzate grazie alle competenza tecniche per le quali si è iscritti all’Ordine.
Esercizio della professione
Fondamentale, hanno sottolineato i giudici, è la corretta interpretazione della nozione di “esercizio della professione”: per valutare se quelli percepiti dal libero professionista possono essere qualificabili come redditi professionali e quindi soggetti a contribuzione previdenziale, secondo il collegio di legittimità non bisogna osservare solo quelle che sono le prestazioni riservate alla propria categoria professionale secondo la previsione della relativa tariffa.
Nel concetto di “esercizio della professione” vanno incluse – oltre alle prestazioni tipicamente professionali – anche quelle che, «pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione», si legge nella sentenza.
Fondamentalmente, perché la contribuzione sia dovuta, deve essere riscontrabile un nesso tra l’attività per la quale si percepisce il reddito e le conoscenze professionali, «ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda; e il limite di tale connessione e, pertanto, del parametro di assoggettabilità, è l’estraneità stessa della professione».