E’ in vigore dal 23 agosto il il DM 140/2012 che stabilisce le nuove modalità per definire i compensi dei professionisti, che sostituiscono le tariffe professionali dopo la loro abolizione, in caso di mancato accordo tra le parti e con definizione del compenso stabilito da un organo giurisdizionale.
Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, fissa infatti le i parametri modalità per la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali di avvocati (Artt. 2-14), dottori commercialisti ed esperti contabili (Artt. 15-29), notai (Artt. 30-32), professioni dell’area tecnica (Art- 33-39) ed altre professioni (Art. 40).
In vigore da subito, il DM – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 – contempla tuttavia una disciplina transitoria (Artt. 41-42). In allegato al documento sono presenti infine le tabelle dei compensi professionali:
- Allegato 1): Avvocati (Tabelle A-B); Dottori commercialisti ed esperti contabili (Tabella C)
- Allegato 2) Notai
- Allegato 3) Professioni dell’area tecnica
In mancanza di parametri ad hoc per una specifica prestazione professionale, la riforma delle tariffe prevede l’applicazione analogica, ossia la facoltà riservata all’organo organo giurisdizionale (il giudice) di applicare le disposizioni del Decreto in via analoga anche ai casi non esplicitamente regolati dal DM stesso, ricorrendo ai parametri previsti più “contigui” per quella categoria professionale regolamentata.
Il compenso è calcolato in base a determinate variabili: valore dell’opera per grado di complessità, somma delle prestazioni eseguite e costo economico dell’opera.
La prestazione professionale si articola in fasi:
- consulenza e studio di fattibilità,
- progettazione,
- direzione esecutiva
- verifiche e collaudi
Il costo economico dell’opera è dato dal valore di mercato e dal preventivo. Per lavori già eseguiti ci si riferisce anche al consuntivo lordo.
La complessità della prestazione è data da: natura dell’opera, pregio della prestazione, risultati, vantaggi per il cliente, urgenza.
Il giudice può aumentare o diminuire il compenso fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Dai compensi sono escluse spese, oneri, contributi a qualsiasi titolo e costi degli ausiliari incaricati dal professionista.
Il nuovo Regolamento prevede infine l’obbligo per di presentare al cliente un preventivo di massima., in assenza del quale il giudice effettuerà una valutazione negativa in fase di calcolo della liquidazione del compenso.