Riscritte da un apposito Decreto del Ministero della Giustizia le regole per definire le tariffe professionali in sede giudiziale in assenza di accordo delle parti: non più fissate dagli Ordini in quanto abolite dal Decreto Liberalizzazioni (DL n. 1/2012 , convertito nella legge 27 del 24 marzo 2012), saranno presto regolamentate dal DM atteso in Gazzetta Ufficiale.
Le nuove regole per i compensi professionali riguardano professionisti quali avvocati, notai commercialisti ed esperti contabili, nonché quelli di area tecnica come architetti, biologi, chimici agronomi e dottori forestali geologi ingegneri, periti e dottori in agraria, tecnici alimentari.
Per questi vengono definite delle regole generali di calcolo, più alcuni parametri specifici per ciascuna categoria in base al quale il giudice potrà calcolare l’onorario.
Come regola di base, le tariffe prevedono l’esclusione dal valore del compenso di spese, oneri, diritti e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Per garantire massima trasparenza, invece, il Consiglio di Stato richiede che il compenso per la prestazione professionale fornita sia unitario e onnicomprensivo (le spese dovranno essere rimborsate esclusivamente su base documentale).
Come suggerito dal CdS l’assenza di un preventivo scritto fra le parti che indichi in linea di massima i costi che il cliente dovrà sostenere per la pratica verrà valutata negativamente da parte del giudice chiamato a decidere, che definirà quindi compensi ridotti.