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Lavoro dipendente… da casa: no della Cassazione

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 1 Agosto 2012
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:37

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Cellulare, auto e fax non dimostrano la subordinazione del lavoratore e non bastano a impugnare un licenziamento, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato può scattare per rapporti di lavoro con Adsl e pc aziendali in casa: sentenza Cassazione.

Un lavoratore non può dimostrare di avere un rapporto di lavoro dipendente con un’azienda soltanto perché la società gli ha fornito strumenti come auto, fax e cellulare, in quanto si tratta di mezzi inadeguati a dimostrare che sussiste una forma di organizzazione aziendale che lo riguarda:  a precisarlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13594/2012, richiamando l’articolo 413 del Codice civile.

In pratica, la dotazione di tali benefit non comporta necessariamente alcun vincolo di subordinazione tale da far pretendere al lavoratore flessibile l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Anche se la legge consente al lavoratore a tempo indeterminato lo svolgimento delle proprie mansioni anche da casa in telelavoro, utilizzando strumenti idonei allo scopo, la presenza/utilizzo di un’auto o di un cellulare e un fax aziendali non dimostrano la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Ma attenzione: l’installazione di una connessione Internet a banda larga e di un pc pagati dall’azienda allora inverte l’interpretazione della Corte.

Il caso era stato sottoposto al tribunale di Cagliari, che si era dichiarato non competente a decidere sulla richiesta del lavoratore di annullare il licenziamento adducendo la presenza di auto, cellulare e fax come prova di qualifica di responsabile commerciale nell’azienda per la quale svolgeva tale ruolo dalla propria abitazione.

Auto e cellulare non risultano idonei ad individuare la giurisdizione perché prescindono da «una dislocazione territoriale» e la sola presenza del fax non è sufficiente a provare la subordinazione.

La Cassazione, esprimendosi in generale sul concetto di dipendenza, ha inoltre sottolineato la necessità di dare un’interpretazione estensiva al l’espressione “dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore” (cui  fa riferimento l’art. 413 c.p.c): tale concetto «deve essere interpretato in senso estensivo come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa (Cass. 2471 7/11, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti)».

In tale precedente sentenza alla quale si riferisce la Corte, la n. 24717/11,  il rapporto da lavoro dipendente era stato dimostrato grazie alla presenza di un computer e una stampante con linea Adsl nell’abitazione del lavoratore.