Chiarimenti sulla corretta applicazione della nuova disciplina dell’apprendistato (T.U. Dlgs 167/2011) dal Ministero del Lavoro, comunicati con la nota di protocollo n. 40/0025014 del 13 luglio 2012 in risposta ai quesiti posti dal Coordinamento tecnico delle Regioni.
Prima fra tutti viene ricordata la data del 26 aprile 2012 come scadenza del periodo transitorio nel quale hanno coesistito le previgenti disposizioni (alla quale si fa riferimento per tutti i rapporti instaurati precedentemente) e la nuova disciplina dell’apprendistato.
Tutti i contratti stipulati a partire da tale data, quindi, saranno regolamentati sulla base del D.Lgs n. 167/2011.
Si chiarisce poi che la formazione professionalizzante è sempre obbligatoria per l’impresa, ma non lo è per le Regioni.
L’offerta formativa pubblica di loro competenza è obbligatoria solo se resa tale dalla regolamentazione regionale, oltre ad essere realmente disponibile e accessibile per l’impresa, resa obbligatoria dal contratto collettivo applicato, in via sussidiaria e cedevole rispetto all’onere regionale.
Infine il Ministero precisa che la data di scadenza del periodo formativo è la stessa riportata sul contratto di apprendistato per il termine dello stesso.