Ancora una sentenza di conferma: il DURC è insindacabile e solo gli Enti previdenziali possono procedere alla valutazione della gravità delle irregolarità contributive, stabilendo se queste impediscano o meno la partecipazione ad una gara d’appalto.
Viene pertanto ribadito che le stazioni appaltanti non hanno alcun potere in tal senso, né in generale sui contenuti del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La sentenza di riferimento è la n.8/2012 del Consiglio di Stato riguardante una stazione appaltante e l’estromissione di un’impresa da gara d’appalto dopo aver visionato e ritenuto grave la violazione contributiva commessa.
Il CdS ha confermato che la competenza e il potere di valutare le situazioni di regolarità contributiva o di violazione degli obblighi in capo alle imprese sono esclusiva dell’Ente previdenziale di riferimento, il cui parere è vincolante per la stazione appaltante che non può sindacarlo.
Viene sottolineato che “ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”.
Ne consegue che già da sé il rilascio del DURC presuppone la regolarità contributiva dell’azienda, o la presenza di una irregolarità non grave (tale da inficiare il rilascio del documento).
In presenza di DURC, quindi, la stazione appaltante non può far altro che ammettere l’impresa alla gara d’appalto, conformandosi a quanto stabilito dall’Ente e ritenendola idonea.