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Rinnovabili: in vigore obbligo di impianti negli edifici

di Carlo Lavalle

Pubblicato 1 Giugno 2012
Aggiornato 15 Febbraio 2013 16:37

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FER: in vigore dal 31 maggio 2012 l'obbligo di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli soggetti a ristrutturazione importante. Ecco cosa cambia per aziende e operatori.

Il 31 maggio sono entrati in vigore l’obbligo di installazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili (FER) negli edifici nuovi, ovvero sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ai sensi dell’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011, in attuazione della direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile.

Le norme stabiliscono che gli edifici soggetti ad obbligo debbano prevedere l’uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.

Relativamente agli impianti di produzione di energia termica, la legge impone che siano progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e di percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento secondo la misura del:

a) 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017

Oltre agli edifici nuovi, l’obbligo di consumi termici rinnovabili, la cui inosservanza ha come conseguenza il mancato rilascio del titolo edilizio, vale anche per gli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1.000 m2 soggetti a ristrutturazione integrale nonché per gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, valori comunque incrementabili dalle Regioni.

Gli obblighi descritti, d’altro canto, non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono aumentati del 10%.

In caso di impossibilità tecnica di realizzare impianti secondo quanto dettato è fatto obbligo il rispetto di un indice di prestazione energetica complessivo dell’edificio.

Esenzioni

I suddetti obblighi restano inapplicati laddove sia in funzione una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per riscaldamento e fornitura di acqua calda sanitaria.

Anche per edifici vincolati, se riscontrata un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici, la norma si disapplica.

Potenza elettrica

Per quanto riguarda la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, essa varia in rapporto alla superficie dell’edificio da moltiplicare per un coefficiente diverso scaglionato nel tempo.

Gli impianti inclusi nella normativa, oltre alla possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione, possono usufruire degli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.