Passa alla Camera con voto di fiducia al Governo il disegno di legge di conversione del decreto sulle Commissioni bancarie (D.L. n. 29/2012), il cui testo era stato approvato dalla commissione Finanze della Camera e in prima lettura dal Senato. In totale i voti favorevoli sono stati 447, 73 i contrari e 31 gli astenuti.
Ora dovrà essere convertito il legge.
Il provvedimento che reintroduce le commissioni bancarie in caso di scoperto bancario, modificando quanto disposto dalla manovra finanziaria di fine anno e dal decreto liberalizzazioni, ora dovrà essere convertito in legge.
Ad essere oggetto di modifiche erano stati il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (D.lgs. n. 385/1993) e le disposizioni dell’Autorità per la garanzia delle comunicazioni (L. n. 249/1997).
Commissioni bancarie su conti in rosso
Il decreto liberalizzazioni aveva abolito la clausola che concedeva alle banche la possibilità di prevedere commissioni bancarie in caso di conti in rosso. Il provvedimento invece prevede che le commissioni vengano annullate solo nel caso in cui siano “stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”.
Confermata poi la nullità delle commissioni di istruttoria veloce (prevista dall’art. 117-bis comma 2 del TUB a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento), solo per le famiglie i cui sconfinamenti siano “pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di 7 giorni consecutivi”.
Osservatorio sul credito
Per tenere sotto controllo l’accesso al credito verrà istituito un Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle condizioni che le banche impongono alla clientela (tassi, commissioni, condizioni accessorie, ma anche andamento dei finanziamenti erogati etc.), con focus sulle imprese, soprattutto di micro, piccole e medie dimensioni, giovanili e femminili.
L’art. 1 comma 1, lett. b) impone che questo venga istituito presso Ministero dell’Economia, con la partecipazione di suoi due rappresentanti e uno di Bankitalia, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della disposizione.
Alle periodiche riunioni di aggiornamento sull’Osservatorio saranno invitati a partecipare anche rappresentanti di Associazioni dei consumatori, ABI, Associazioni delle imprese e organismi di società finanziarie regionali.
Le rilevazioni dell’Osservatorio saranno riassunte in un “Dossier sul credito” messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati e contenente anche una formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori.
Arbitro bancario finanziario
L’art. 1, comma 1-quinquies prevede la possibilità per i clienti che riscontrino, ad esempio, problemi di accesso al credito non giustificate, o altre problematiche relative ad operazioni e servizi possano rivolgersi all’arbitro bancario finanziario (ABF).
La segnalazione avverrà da parte del prefetto a seguito di presentazione di istanza in forma riservata da parte del cliente e dopo aver invitato la banca coinvolta a fornire risposta argomentata sul merito del credito. Entro 30 giorni dalla segnalazione del prefetto l’ABF dovrà pronunciarsi.
Rating legalità imprese
Novità nel D.L. sulle commissioni bancarie anche sul rating di legalità delle imprese introdotto dal decreto liberalizzazioni. Viene infatti prevista l’attribuzione, su istanza di parte, di un rating per quelle imprese attive su tutto il territorio nazionale il cui fatturato non sia inferiore ai due milioni di euro.
I criteri e le modalità per l’elaborazione di questo rating saranno contenuti in un regolamento che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.