Scudo fiscale, tutti i chiarimenti e un forum

di Noemi Ricci

Pubblicato 16 Settembre 2009
Aggiornato 5 Dicembre 2011 09:59

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Con la bozza della circolare sullo scudo fiscale, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla normativa ed offre la possibilità fino al 25 settembre di inviare propri suggerimenti e proposte

Disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza della circolare sullo scudo fiscale, contente le istruzioni operative agli uffici.

Proposte concrete e suggerimenti tecnicipotranno essere sottoposti direttamente all’Agenzia, la quale si è aperta al dialogo creando un vero e proprioforum dedicato.

L’iniziativa è aperta non solo alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, ma anche a tutti coloro che vorranno parlare con il Fisco e partecipare attivamente, contribuendo all’applicazione della normativa.

Sarà possibile inviare proprie proposte, che saranno pubblicate in una apposita pagina aggiornata quotidianamente, fino al 25 settembre.

Ricordiamo che la legge n.102 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 1 luglio 2009, n.78 ha introdotto la terza edizione dello scudo fiscale, la sanatoria che consente la regolarizzazione delle attività detenute nell’Unione europeae il rimpatrio di quelle in Paesi extra Ue, dal 15 settembre 2009 fino al 15 aprile 2010.

Tra i chiarimenti presenti nella circolare, anche quello che specifica la possibilità di regolarizzare anche le attività detenute nei Paesi extra Ue purchè sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni. Condizione che tra i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) sembra essere rispettata solo da Norvegia e Islanda.

Si chiarisce inoltre che lo scudo fiscale non comporta la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura: «restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute nella disciplina dell’antiriciclaggio, nonché in materia di reati, ad eccezione di quelli legati all’infedele o all’omessa dichiarazione dei redditi».

Il regime di regolarizzazione, infine, oltre a denaro e attività finanziarie, può avere ad oggetto anche investimenti di altra natura quali «gli immobili e i fabbricati situati all’estero, le quote di diritti reali, le cosiddette multiproprietà, gli yacht, gli oggetti preziosi, le opere d’arte, semprechè si tratti di beni suscettibili di produrre reddito e per i quali sono state violate le norme sul monitoraggio fiscale».