In caso di DURC irregolare la valutazione della gravità delle violazioni previdenziali commesse dalle imprese non spetta alle stazioni appaltanti ma agli Istituti di previdenza. Questo perché le stazioni appaltanti non sono istituzionalmente e specificamente competenti a valutarne la gravità.
A ricordare le regole relative al DURC, fornendo più in particolare chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 38, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice Appalti) è stato il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n. 8 del 4 maggio.
Il dubbio della verifica della regolarità contributiva, ovvero la valutazione del DURC, in caso di gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, ovvero «se vi fosse o meno automatismo nella valutazione di gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante» poteva sorgere secondo il CdS prima del decreto ministeriale del 2007, ma «dopo il d.m. del 2007, risulta chiaro che la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli Enti previdenziali».
Precedentemente il Codice dei contratti pubblici, ricordano i giudici, ha stabilito che a determinare l’esclusione per tutti i tipi di appalti, sia nei settori ordinari che speciali, siano solo le violazioni previdenziali gravi e definitivamente accertate.
Poi il decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha definito le soglie di gravità delle irregolarità previdenziali commesse dalle imprese entro le quali il DURC può comunque essere rilasciato, previo versamento dell’importo precedentemente non effettuato entro i trenta giorni successivi al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (art. 8, comma 3 del d.m. 24 ottobre 2007)
Nello specifico non sono ritenuti ostativi al rilascio del DURC, perché ritenuti non gravi: lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione; lo scostamento inferiore a 100 euro.
In ogni caso «la valutazione compiuta dagli Enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e precluda, ad esse, una valutazione autonoma».
In definitiva il Consiglio di Stato ha affermato che «ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto».