Apprendistato nelle imprese: rinnovo accordi 2012

di Francesca Vinciarelli

9 Maggio 2012 12:30

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Apprendistato professionalizzante: rinnovati gli accordi interconfederali di artigianato, del trasporto merci, delle agenzie marittime, del credito e dell’industria alimentare in vigore dal 2012: i dettagli.

Rinnovati gli accordi interconfederali che disciplinano i contratti di apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 14/9/2011 n. 167) nei settori artigianato, trasporto merci, agenzie marittime, credito e industria alimentare.

Apprendistato in imprese artigiane

Per quanto riguarda le imprese artigiane l’accordo interconfederale sull’apprendistato professionalizzante è stato firmato da CLAII e CGIL, CISL, UIL con l’obiettivo di allinearlo a quanto previsto dal Testo unico sull’apprendistato professionalizzante.

L’accordo avrà valore su tutti i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 26 aprile 2012, con scadenza fissata al 31 dicembre 2012 e riguarda gli apprendisti dipendenti in:

  • aziende rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da CLAII, CGIL, CISL o UIL;
  • imprese e associazioni artigiane senza copertura contrattuale (in questo caso si fa riferimento al CCNL Area Meccanica artigianato);
  • imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle Associazioni artigiane di qualsiasi livello e degli Enti dalle queste promossi e/o costituiti e/o controllati e/o delle strutture bilaterali (le norme contrattuali sono quelle del CCNL Area Comunicazione sottoscritto in data 25/10/2010).

Per la durata del contratto e la retribuzione si fa riferimento ai contratti collettivi, ma con limite a 5 anni (se superiori) a tutti gli effetti contrattuali, anche della retribuzione.

È previsto un piano formativo individuale di 80 ore medie annue che definisca il percorso formativo dell’apprendista coerente con la qualifica da conseguire. Nel piano va altresì indicato il nome del tutor aziendale.

Apprendistato nelle imprese del trasporto merci

Il rinnovo dei contratti di apprendistato professionalizzante nel settore del trasporto merci è stato firmato da Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, assistite da Confetra, Asstri, Claai, Fai, Federlogistica, Federtraslochi, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Confartigianato Trasporti, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Legacoop Servizi, Agci-Servizi, Anita, Cna-Fita, Sna-Casartigiani, Trasportounito Fiap e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.

Più in particolare è stata modificata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 50 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 29/1/2005 e successive modificazioni con valenza sui contratti di apprendistato stipulati dal 26 aprile 2012.

La durata del periodo di formazione dell’apprendista deve essere di massimo 36 mesi, con eccezione per operai dell’artigianato e delle figure equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali tale periodo sale a 5 o 4 anni.

Le parti hanno concordato su una tabella che differenzia durata e percentuali retributive del rapporto di apprendistato in base ai livelli di inquadramento. Anche in questo caso il piano formativo deve prevedere una media di 80 ore all’anno.

Apprendistato nelle agenzie marittime ed aeree

L’accordo per le agenzie marittime ed aeree decorre dal 26 aprile 2012 ed è stato firmato da Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e definisce come età di assunzione dei lavoratori la fascia compresa tra i 18 e i 29 anni.

Possono firmare un contratto di apprendistato professionalizante in questo settore anche i lavoratori in mobilità al fine della loro qualificazione e/o riqualificazione professionale e i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 266/2005 a partire dal 17° anno di età.

La durata cambia a seconda del livello del contratto di apprendistato professionalizzante, che può essere compreso tra il 3° ed il 6° di cui al CCNL di settore e va dai 24 ai 36 mesi.

Eventuali assenze per maternità, malattia o infortunio (per questi si applica la normativa di cui all’art. 32 CCNL) di oltre 30 giorni anche non continuativi prolungano il periodo di apprendistato per la stessa durata dell’assenza.

La formazione dovrà prevedere 120 ore per anno e potrà essere integrata con l’offerta formativa pubblica (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011).

Apprendistato per imprese dell’industria alimentare

L’accordo per l’industria alimentare è stato siglato tra Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica,Assitol, Assobibe, Assobirr, Assocarni, Assolatte, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unionzucchero con la partecipazione di Federalimentari e le Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. La decorrenza è ancora una volta il 26 aprile 2012.

L’inquadramento può essere fino a due livelli inferiori rispetto a quello dei lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle da conseguire.

Per le durate massime e le rispettive suddivisioni in periodi è stata definita un’apposita tabella. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere il contratto, con preavviso di 15 giorni, in assenza di tale decisione il rapporto dovrà proseguire come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Anche in questo caso è prevista l’indicazione nel piano formativo individuale, che deve prevedere una media di 80 ore all’anno, di un turor aziendale.

La formazione e la qualifica acquisita devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino.

Apprendistato nelle imprese creditizie, finanziarie e strumentali

L’accordo è stato siglato tra ABI e Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca che hanno concordato sull’inquadramento che può corrispondere ai profili professionali rientranti nella 3° area professionale, 1° livello retributivo e che la durata deve essere di 3 anni.

Il contratto di apprendistato potrà essere stipulato anche per la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità, anche coloro che usufruiscono del Fondo emergenziale.

Anche in questo caso è prevista la possibilità di un prolungamento del contratto in caso di assenza per malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto per un periodo superiore a 30 giorni.

Al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro si trasformerà a tempo indeterminato, a meno di esplicita volontà delle parti di recedere il contratto.

Il piano formativo deve prevedere 120 ore in un triennio per le attività formative di base e 80 ore medie all’anno per quelle professionalizzanti.

Profili formativi previsti sono:

  1. Addetto attività commerciali
  2. Addetto attività di supporto alla gestione dell’azienda
  3. Addetto attività di supporto aree specialistiche business
  4. Addetto attività amministrativa e/o contabili
  5. Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazione