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DURC e Casse Edili: nuovi requisiti per il rilascio

di Francesca Vinciarelli

7 Maggio 2012 10:33

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Il Ministero del Lavoro illustra i requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte delle Casse Edili: imprescindibile il principio di reciprocità.

In tema di rilascio DURC il Ministero del Lavoro  ha chiarito – con la circolare n. 8367 del 2 maggio 2012 –  i requisiti necessari alle Casse Edili: più in particolare, ha spiegato che il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non è possibile da parte degli organismi operanti solo a livello territoriale.

Il chiarimento si basa sul concetto di “principio di reciprocità” che le Casse abilitate sono tenute ad osservare e in base al quale, spiega il Ministero, «al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse».

Un requisito imprescindibile stabilito dall’art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006: «le Casse edili che non applicano la reciprocità con altre Casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva».

Il principio viene inoltre assicurato dalla cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE).

A poter rilasciare il DURC sono le Casse Edili che, secondo la definizione di “Ente bilaterale” (d.lgs. n. 276/2003), sono costituite ad iniziativa di una o più associazioni di datori o prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e che rispettino il principio di reciprocità. Da precisare che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa Edile (art. 2, c. 2, DM 24.10.20079».

Pertanto «gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE non possono definirsi “Casse edili” ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva».

Eventuali DURC rilasciati da tali Casse sono quindi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.