Le stazioni appaltanti possono intervenire nel caso in cui uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto presentino un DURC irregolare.
In particolare le possibilità di intervento della stazione appaltante sono relative ai rapporti con INPS, INAIL e Cassa edile, quest’ultima chiamata in causa nel caso di partecipazioni con DURC irregolare di imprese edili.
A precisarlo è la circolare n.54 del 13 aprile 2012 pubblicata dall’INPS in relazione alle misure introdotte dal DPR n.207 del 5 ottobre 2010.
Nei casi di DURC irregolare il responsabile del procedimento può quindi trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze non accertate nel DURC, per poi trasferirlo direttamente ai predetti enti.
Le trattenute vanno effettuate dopo la ritenuta dello 0,50% prevista in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
Quest’ultima può avvenire dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.