Editoria digitale: obbligatorio aggiornare i dati

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 10 Aprile 2012
Aggiornato 3 Giugno 2013 08:59

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Editoria digitale: obbligatorio aggiornare le notizie con l'esito delle vicende che altrimenti potrebbero mettere a rischio l'immagine e la reputazione di persone e aziende: i dettagli della sentenza della Cassazione.

L’editoria digitale, oltre a fornire la notizia, è chiamata ad aggiornare l’informazione qualora vi sia un seguito a quanto esposto nei propri articoli e news: un obbligo per le testate giornalistiche online, che con dati non aggiornati potrebbero ledere l’immagine e la reputazione di persone e aziende.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n° 5525 che vedeva coinvolta una testata web i cui archivi contenevano una vecchia notizia riguardante un caso giudiziario.

Negli archivi digitali della testata (il Corriere della Sera) erano contenuti i fatti del 1993 ma non l’aggiornamento sull’esito della vicenda, che riabilitava il protagonista del caso in oggetto. Non conta, secondo la Corte, che online ci siano altre fonti contenenti la corretta informazione, perché non è «sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all’interno del “mare di Internet” ulteriori notizie concernenti il caso».

Questo significa che le imprese dell’editoria digitale devono predisporre «un sistema idoneo a segnalare la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato», compito che non può essere assolto dal motore di ricerca.

«Nell’ipotesi di trasferimento di notizia già di cronaca nel proprio archivio storico il titolare dell’organo di informazione che, avvalendosi di un motore di ricerca, memorizza la medesima anche nella rete Internet, è tenuto a osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell’informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonché a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia».

Il tutto per tutelare il «diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere un completa e corretta informazione».