La norma salva banche contenuta nel Milleproroghe 2010 – che riduceva drasticamente i tempi di prescrizione per presentare ricorso contro gli istituti di credito che applicano l’anatocismo – (capitalizzazione degli interessi su un capitale, ovvero interessi su interessi e quindi illegittimi) a svantaggio del correntista creditore è stata bocciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 78.
La Corte ha ritenuto incostituzionale la norma contenuta nel decreto Milleproroghe (articolo 2, comma 61, del Dl 225 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011), a fronte delle 9 ordinanze di diversi tribunali.
Precedentemente, la stessa Corte aveva stabilito che il correntista creditore potesse presentare ricorso contro la banca in caso di interessi illegittimi, per chiederne la restituzione, entro 10 anni dalla chiusura del conto.
L’emendamento prevedeva invece che il termine dei 10 anni scattasse non dal giorno di chiusura del conto ma dalla data di registrazione contabile dell’addebito illegittimo. Una modifica che rendeva di fatto impossibile presentare qualsiasi ricorso, essendo la pratica dell’anatocismo vietata dal 2000.
Ora, la Corte Costituzionale è di nuovo intervenuta sul tema, bocciando la norma del Milleproroghe perché in contrasto con l’art.3 della Costituzione: «facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali, eguaglianza e ragionevolezza», si legge nella sentenza.
Inoltre, «non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi di interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo» della norma che quindi violerebbe anche l’art.117 della Costituzione.