Tratto dallo speciale:

Somministrazione a tempo determinato, la nuova disciplina

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 26 Marzo 2012
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:08

logo PMI+ logo PMI+
Contratto di somministrazione a tempo determinato, i casi stabiliti dal Decreto Legislativo 2 marzo 2012 n. 24 in cui non serve la causale per l’apposizione del termine.

Novità per i contratti di somministrazione a tempo determinato, non è più necessario inserire la causale per la decisione di stipulare un contratto a termine.

Ovvero in alcuni casi (tre in particolare) non sarà più necessario giustificare l’apposizione del termine con ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessarie le prestazioni di lavoro somministrato.

È una delle novità sulla disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel Decreto Legislativo 2 marzo 2012 n. 24 recante “Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012.

Con particolare riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato, sono state previste tre casistiche per le quali è stata disposta l’abolizione della causale:

  • i contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con soggetti percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi, ovvero i trattamenti antecedenti al licenziamento (cassa integrazione, anche in deroga), sia gli ammortizzatori successivi alla fine del rapporto di lavoro (mobilità, disoccupazione, trattamenti in deroga);
  • i contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con soggetti con i cosiddetti “lavoratori svantaggiati”;
  • i contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati secondo criteri che potranno essere stabiliti dai CCNL (contratti collettivi) di qualsiasi livello.