In tema di congedi e permessi per l’assistenza ai disabili gravi, il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 ha portato importanti novità su sui ora l’INPS – con la circolare n. 32 del marzo 2012 – fornisce le prime istruzioni.
Il D.Lgs. n. 119/2011 “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” è entrato in vigore già lo scorso agosto 2011, riscrivendo la disciplina in applicazione del Collegato Lavoro.
Art. 3 Prolungamento congedo parentale
Tra le novità l’articolo 3 introduce nuove modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale, ridefinendo quelle prevista dall’art. 33, decreto legislativo n. 151/2001.
Viene stabilito che i genitori di portatori di disabilità grave possano fruire entro l’ottavo anno di vita e in maniera alternativa di un prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni, comprensivo dei periodi di normalmente previsti. Anche in caso di prolungamento del periodo si ha diritto ad una indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Nessuna modifica è stata apportata al comma 1 dell’art. 42 che garantisce la fruibilità dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, anche in caso di prolungamento del congedo parentale.
Art. 4 Congedo straordinario
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 119/2011 va a sostituire il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 sulla concessione del congedo straordinario. Più in particolare viene ridefinito l’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario, che decadono in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del precedente:
• il coniuge convivente;
• il padre o la madre, anche adottivi o affidatari;
• uno dei figli conviventi;
• uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Esteso poi al congedo straordinario il principio del “referente unico” (articolo 42 comma 5-bis). Dunque il congedo straordinario e i permessi concessi dalla Legge 104 «non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità».
Permessi per l’assistenza a più disabili
Ridefiniti, con l’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011, i requisiti per richiedere i permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Al comma 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992 si stabilisce che «il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
L’art. 6 al comma 3-bis stabilisce infine «l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito».