L’articolo 15 comma 7 lettera c del Ddl Sviluppo (n. 1195-B) approvato ieri al Senato divenendo Legge, attribuisce a dipendenti d’impresa la piena responsabilità nel caso di violazione del diritto d’autore, senza però esimere dalla medesima anche il titolare d’azienda o ente presso cui lavora.
La nuova legge conferma dunque la responsabilità dell’azienda nei confronti degli atti illeciti dei propri dipendenti e dà un ulteriore giro di vite sulla contraffazione, con multe fino a 50.000 euro e pene fino a 6 mesi di reclusione per chi trae vantaggio economico dalla violazione delle norme sul diritto d’autore.
La percentuale di adozione di prodotti privi di licenza in Italia è oggi di circa il 51%, con una forte diffusione nelle imprese: oltre 7mila i software illegali sequestrati lo scorso anno presso uffici e aziende, per un totale di 8,6 milioni di euro di sanzioni.
In pratica, nella nuova legge viene introdotto, in aggiunta al dl n.231/2001, l’articolo 25-octies: «Art. 25-novies – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) – secondo cui, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
«Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».
Con la nuova legge quindi arriva un invito a sorvegliare le proprie infrastrutture aziendali alla scoperta di eventuali dipendenti che distribuiscono illegalmente al loro interno contenuti coperti da diritto d’autore.