Novità in tema di infortuni sul lavoro e indennizzi: l’INAIL emana la circolare 7 luglio 2009 n. 37 attraverso cui vengono definite le modalità di applicazione del decreto del ministero del Lavoro 27 marzo 2009. Il punto significativo è l’incremento delle indennità dovute in relazione al risarcimento del danno biologico.
Si tratta di un aumento dell’8,68%, determinato in base alla variazione Istat dei prezzi al consumo di famiglie e operai calcolata da luglio 2000 a dicembre 2007.
L’ambito di applicazione si riferisce ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2008, con riferimento agli importi destinati all’Istituto. Per gli indennizzi in capitale si prendono in considerazione gli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1° gennaio 2008.
Allo stesso modo, in caso di accertamenti provvisori, realizzati dal 1° gennaio 2008, l’incremento si applica in ogni caso successivamente alla procedura di accertamento definitivo, mentre nei casi di revisione e aggravamento, l’incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato dal 1° gennaio 2008.
Come si legge dalla circolare, tale aumento rappresenta un intervento straordinario e pertanto non comporterà l’aggiornamento delle tabelle del danno biologico. Sul tema, si ricorda, si attende l’azione del legislatore per la definizione di un meccanismo automatico di adeguamento.