Rilascio DURC: dal 13 febbraio 2012 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (<<leggi tutto) non può più essere effettuata da parte di ditte appaltatrici o subappaltatrici, ma solo dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Permane per le imprese la possibilità di verificare l’iter online. Confermata invece da INPS e INAIL la nota del Ministero del Lavoro che impedisce l’autocertificazione (<<leggi tutto)per le valutazioni effettuate per il rilascio, essendo il DURC non una certificazione ma un documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese, che deve essere accertata dagli Enti tecnici.
Questa pertanto non può essere oggetto di autodichiarazione, come avviene con altri certificati grazie alle misure di semplificazione normativa e de-certificazione del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini entrate in vigore dal 1° gennaio 2012.
D’altra parte l’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recepita dalla Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, introduce un’importante novità per le aziende in tema di DURC, semplificando il rapporto tra imprese e amministrazioni pubbliche impedendo che queste ultime possano richiedere certificati o informazioni già in possesso di altre PA (<<leggi tutto).