DURC, importanti novità in arrivo: dopo l’addio all’autocertificazione di regolarità contributiva stabilito dal MEF, dal 13 febbraio arriva lo stop anche alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte di ditte appaltatrici o subappaltatrici.
A partire da tale data infatti, in caso di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture, servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni, la richiesta di DURC potrà essere effettuata solo dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
A ricordarlo sono stati INAIL e INPS in una nota congiunta del 26 gennaio 2012.
In più INAIL e INPS ribadiscono ancora una volta che l’autocertificazione nel caso del DURC non può trovare applicazione, essendo esso per definizione un documento e non una certificazione.
La differenza è che la certificazione è volta ad attestare informazioni già note da parte del soggetto interessato, mentre il DURC rappresenta una dichiarazione contenente una valutazione tecnica della corretta applicazione delle discipline contrattuali, lavoristiche e previdenziali da parte dell’impresa, ovvero della sua regolarità contributiva. La conclusione è che il DURC può essere rilasciato solo dagli Istituti preposti e non dal soggetto stesso. Una distinzione più volte sottolineata dall’INAIL, anche in passato.
Con l’occasione è stato chiarito anche un altro punto: il DURC, non un’autocertificazione ma il documento vero e proprio, può essere consegnato dal soggetto interessato direttamente all’Amministrazione Pubblica solo in caso di privati. Si tratta dell’ipotesi delineata dall’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il quale prevede che il Documento Unico di Regolarità Contributiva sia trasmesso «all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività».