Più semplici i processi di conservazione della fattura elettronica in azienda, in seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, della risoluzione 158/E del 15 Giugno 2009, con la quale si risponde ai molti quesiti posti in tema di digitalizzazione della documentazione fiscale.
Le indicazioni rendono meno restrittive le interpretazioni relative alle modalità di gestione delle fatture digitali, permettendone la conservazione sostitutiva da spool di stampa di documenti analogici prodotti o ricevuti con modalità informatiche, anche se privi di riferimento temporale e di firma digitale delle mittente, e senza obbligo di materializzazione su supporto fisico.
Il tutto a patto però che l’immagine acquisita e conservata rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto originale del documento.
Per quanto concerne la distinzione tra fatture analogiche ed elettroniche, invece, l’Agenzia chiarisce che è possibile adottare una classificazione meno rigida tra le due tipologie di documento, emettendo un numero limitato di fatture elettroniche che possono poi essere consegnate o spedite anche in formato cartaceo.
Dunque le fatture elettroniche, una volta stampate, possono essere conservate secondo le regole di quelle analogiche. Questo però sarà consentito solo finchè non diventi operativo l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dalla Finanziaria 2008.
Queste soluzioni, prospettate da un’associazione di categoria aderente a Confindustria e contenute nella risoluzione, hanno lo scopo di agevolare il transito verso la digitalizzazione della documentazione fiscale delle imprese.