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DURC, il Ministero dice no alle autocertificazioni

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 18 Gennaio 2012
Aggiornato 9 Giugno 2015 12:07

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Il Ministero del Lavoro ha confermato che l’autocertificazione non può sostituire le valutazioni effettuate per il rilascio del DURC, documento unico di regolarità contributiva.

Secondo una nota ufficiale del Ministero del Lavoro, le valutazioni che vengono realizzate da un organismo tecnico al fine di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovvero il DURC, non possono essere sostituite da un’autocertificazione.

Questo in relazione alla richiesta di chiarimenti promossa dall’Ance e da tutte le altre parti sociali del comparto dell’Edilizia, in materia di non autocertificabilità del DURC.

Il dubbio nasceva in seguito all’introduzione dal 1° gennaio 2012 della de-certificazione del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.

Secondo quanto previsto dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recepita dalla Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, infatti, i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Tuttavia il Ministero del Lavoro ha chiarito che la certificazione relativa DURC, non rappresenta una semplice certificazione di contribuzione, ma piuttosto un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva, ottenuta dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile.

Di conseguenza l’art. 15 della L. n. 183/2011 definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni, ma non incide sul principio che le valutazioni realizzate da un organo tecnico non possono essere sostituite da un’autocertificazione.