Non possono usufruire del regime dei minimi i contribuenti che partecipino ad una società di persone o associazione nello stesso periodo di imposta in cui esercitino un’attività individuale d’impresa o di lavoro autonomo.
Il divieto sussiste anche qualora si dismetta la propria partecipazione nel corso dello stesso periodo d’imposta.
A chiarirlo è la risoluzione n. 146/E del 9 giugno in seguito all’interpello di una contribuente diventata nel 2008 titolare unica di una società, prima posseduta al 50%, che chiedeva la possibilità di avvalersi per il 2009 della tassazione prevista per i minimi continuando l’attività economica come ditta individuale, invece che in forma societaria.
In pratica la contribuente chiedeva di tassare il reddito prodotto dal 1° gennaio al 6 febbraio, data di scioglimento della società, secondo le regole previste dal Tuir per il reddito d’impresa, mentre quello prodotto in seguito sotto forma individuale secondo la disciplina dei minimi.
L’Agenzia delle Entrate ha ribattuto che il termine “contestualmente“, con il quale nella Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) si definiscono i casi in cui il regime dei minimi non può essere applicato: “ esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni”- è da interpretarsi come “stesso periodo di imposta”.
Il divieto nasce dall’esigenza di evitare di sottoporre a due differenti tassazioni (per la ditta individuale e per la partecipazione in società) i redditi prodotti nello stesso periodo dallo stesso soggetto e appartenenti alla stessa categoria (d’impresa o di lavoro autonomo).