Niente IVA per imprese consortili e società cooperative, per i servizi resi agli associati non titolari di partita IVA, il linea con il regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto introdotto dalla Finanziaria 2008.
A chiarire quali imprese e consorzi possono goderne e per quali prestazioni e servizi, è la Circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate diffusa nei giorni scorsi.
L’esenzione IVA riguarda le prestazioni rese da consorzi o società consortili ai propri associati con diritto alla detrazione IVA non superiore al 10% nel triennio solare precedente. In più il regime agevolato tocca anche le imprese consortili che erogano servizi a terzi.
In pratica, la disposizione integra con un secondo comma l’articolo 10 del Dpr 633/1972 e si riferisce a quei casi in cui gli associati di strutture consortili operino in settori che implichino un limitato diritto alla detrazione IVA.
Tutto questo per non gravare con fardelli fiscali scelte produttive strategiche come ad esempio l’esternalizzazione di servizi. Il tutto, in pieno accordo con quando disposto dalla disciplina comunitaria sintetizzata nella direttiva n. 2006/112/CE (articolo 132, paragrafo 1, lettera f).
Possono beneficiare del regime agevolato – che è entrato in vigore lo scorso primo luglio 2008, in virtù della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) – anche i soggetti “passivi d’imposta” e che in pratica non possono detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.
La detrazione è in realtà ad ampio spettro, aprendo altresì ai «consorzi con una compagine associativa costituita anche da associati che, nel triennio solare precedente, hanno avuto un pro-rata di detraibilità superiore al dieci per cento. In questi casi, le prestazioni di servizi, considerate imponibili, non dovranno essere prevalenti rispetto all’attività consortile complessiva».
Cosa vuol dire? Vuol dire che il limite non è per forza di cose il 10% annuo ma può essere variabile, in quanto tale tetto va considerato come media dei “pro-rata di detrazione” di in ogni singolo periodo d’imposta del triennio.
Il regime agevolato così come prospettato, tuttavia, è applicabile solo se quanto dovuto dagli associati al Consorzio stesso non superi i costi necessari per erogare i servizi oggetto dell’esenzione IVA.