Ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni sui criteri di applicazione degli sgravi fiscali per imprese previsti dal Dl Anticrisi n. 185/2008 (Articolo 6).
Con la Circolare 16/E il Fisco analizza i parametri per la deduzione IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) dall’IRES e dall’IRPEF, ai fini del calcolo dell’imponibile per la prossima dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione riguarda imprese e professionisti ed è inerente il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti: il Decreto legge prevede una deduzione del 10% della quota IRAP versata nel periodo d’imposta di riferimento (a saldo del periodo precedente e di acconto di quello successivo).
La deduzione forfetaria al 10% può essere richiesta anche «per periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008» in forma di rimborso, ed anche «se non specificamente riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi».
Secondo la Circolare, inoltre, possono godere della deduzione anche le aziende in perdita, ossia quelle che con bilancio negativo nel periodo d’imposta di riferimento.
Come? Richiedendo la compensazione o il rimborso IRES ed IRPEF, se versati in eccedenza.
Altra precisazione: la deduzione può essere richiesta anche da:
- società di persone,
- società di capitali che hanno scelto il regime di trasparenza,
- società che partecipano al consolidato fiscale nazionale.
Si ricorda che le istanze di rimborso vanno presentate per via telematica secondo le modalità contenuti della Circolare stessa.