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Aziende e concessione benefici: le regole e il modello DURC

di Noemi Ricci

Pubblicato 2 Aprile 2009
Aggiornato 18 Luglio 2013 09:29

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In vista della scadenza del 30 aprile, il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità applicative e di presentazione del modello di autocertificazione relativi alla concessione dei benefici normativi e contributivi

In vista della scadenza prossima, il Ministero del Lavoro, ( Direzione Generale per l’Attività Ispettiva) ha chiarito alle aziende le modalità applicative e di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la concessione di benefici normativi e contributivi.

La circolare n. 25/I/0004549, spiega come fare domanda tramite modudulo di autocertificazione e accedere alle agevolazioni, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 in materia di lavoro e legislazione sociale.

La circolare n. 10 del 1 aprile 2009 (della Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro), fornisce poi le istruzioni operative per l’invio telematico dell’autocertificazione, necessaria per il rilascio del DURC.

La dichiarazione deve essere presentata anche da parte dei datori di lavoro che hanno fruito di agevolazioni contributive pregresse (dopo il 1° gennaio 2007), pur non godendo al momento in questo periodo di benefici.

Si chiarisce inoltre che per “variazioni rilevanti e trasformazioni aziendali“, sulla base delle quali è obbligatoria la presentazione di una nuova dichiarazione, si intendono tutte quelle variazioni che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni contributive, e più in particolare la commissione di irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è fissato per il prossimo 30 aprile – come previsto dalla circolare n. 34/2008, diffusa il 15 dicembre 2008 – e deve essere consegnato alla competente Direzione provinciale del lavoro.

In caso di più posizioni contributive – pluralità di matricole Inps – è sufficiente presentare un unico modello, ma i numeri vanno indicati separatamente.