Violazione reverse charge? La detrazione IVA vale comunque

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 10 Marzo 2009
Aggiornato 9 Gennaio 2012 11:52

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora venga violato il regime dell'inversione contabile, permane il diritto alla detrazione dell'IVA, previo pagamento del tributo e della sanzione amministrativa

Diramata in questi giorni la risoluzione n. 56/E dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si chiariscono operatività e sanzionabilità della pratica del reverse charge.

«Il diritto alla detrazione IVA è riconosciuto anche nel caso in cui gli obblighi connessi al regime dell’inversione contabile siano assolti per effetto dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria».

Per inversione contabile – o reverse charge – si intende l’integrazione della fattura estera con l’imposta, e relativa annotazione in entrambi i registri Iva (art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972).

La questione era stata sollevata dal caso di un contribuente che non aveva integrato la fattura di un acquisto di beni effettuato in Italia da un operatore non residente nel registro IVA degli acquisti e delle fatture emesse.

Sul tema si era già pronunciata anche la Corte di giustizia europea (Sentenza della Corte di giustizia UE 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07), affermando che la detrazione IVA a monte continua a spettare al contribuente anche nel caso in cui egli abbia omesso alcuni obblighi contabili, purchè abbia rispettato quelli sostanziali, e assolva al tributo e alla sanzione amministrativa per inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina IVA prevista dall’art. 6, comma 9 bis, primo periodo del D.lgs n. 471 del 1997.

In sostanza, quindi, la violazione del reverse charge comporta il pagamento della sanzione prevista per la mancanza, ma non preclude il recupero dell’imposta.