Con le novità introdotte dal Decreto Legge Anticrisi 185/2008 (convertito in Legge n.2/2009) e dalla precedente manovra d’estate (Dl. 112/2008, convertito in Legge 133/2008), sono aumentate per i contribuenti le possibilità di chiudere i contenziosi con il Fisco senza necessariamente passare per il contraddittorio vero e proprio: basta pagare.
Con la Circolare n. 4 del 16/02/09 l’Agenzia delle Entrate ha infatti fornito nuovi chiarimenti sulle nuove modalità con cui si definiscono gli atti di accertamento quando si aderisce ai contenuti del cosiddetto “invito a comparire” (art. 27).
Per evitare di affrontare il contraddittorio, basterà dare comunicazione al competente Ufficio e saldare il dovuto entro i 15 giorni precedenti la data di comparizione.
Quindi, con le nuove norme «il pagamento dell’unica o prima rata porta al perfezionamento della definizione».
Non solo, ma accettando di pagare senza presentarsi al contraddittorio, le sanzioni saranno ridotte ad un ottavo e, in se rateizzate, non richiederà garanzie.
Inoltre, per l’adesione ai processi verbali di constatazione i contribuenti dovranno comunque utilizzare il modello apposito, adattato per i nuovi inviti al contraddittorio.
La copertura prevista per l’adesione agli inviti da studi di settore ha poi valore solo in relazione ai maggiori ricavi dell’invito. Nel caso invece di adesione in Unico, la copertura vale per tutti i ricavi dichiarati.
Ricordiamo infine che il decreto legge 185/2008 prevede la possibilità di adesione per i seguenti inviti al contraddittorio:
- imposte dirette e Iva oltre all’Irap, emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- imposte indirette, emessi dal 29 gennaio 2009;
- atti di accertamento o di liquidazione.