Per disciplinare, nella regione Friuli Venezia Giulia, le modalità di erogazione di incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l’inserimento di soci o lavoratori all’interno delle cooperative è stato approvato il Regolamento per l’erogazione degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 18 del 2005.
In particolare, si fa riferimento agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge sulle “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”:
- l’art. 30, “promozione dell’occupazione”, prevede incentivi per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’assunzione o la stabilizzazione dei lavoratori;
- l’art. 31, “promozione di nuove attività imprenditoriali”, riguarda fondi per la costituzione o l’acquisizione di imprese;
- l’art. 32, “lavoro in cooperativa”, per l’inserimento di soci-lavoratori all’interno delle cooperative iscritte nel registro regionale delle cooperative;
- infine l’art. 33, “promozione della stabilità occupazionale”, prevede incentivi per la realizzazione di servizi di consulenza, per l’accesso alla formazione da parte dei lavoratori e per la trasformazione dei rapporti di lavoro.
Possono beneficiare degli incentivi le donne disoccupate, i soggetti disoccupati che abbiano già compiuto 45 anni, i soggetti laureati da almeno due anni, i soggetti disoccupati da almeno sei mesi e i soggetti a rischio di disoccupazione.
Per accedere ai fondi, le domande di partecipazione devono essere presentate alla Provincia di competenza.