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Un Regolamento per gli incentivi in Friuli

di Marianna Di Iorio

Pubblicato 2 Marzo 2007
Aggiornato 23 Settembre 2013 11:43

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In base alla legge regionale n. 18 del 2005, è stato approvato il Regolamento per disciplinare le modalità di accesso agli incentivi nella regione Friuli Venezia Giulia

Per disciplinare, nella regione Friuli Venezia Giulia, le modalità di erogazione di incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l’inserimento di soci o lavoratori all’interno delle cooperative è stato approvato il Regolamento per l’erogazione degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 18 del 2005.

In particolare, si fa riferimento agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge sulle “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”:

  • l’art. 30, “promozione dell’occupazione”, prevede incentivi per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’assunzione o la stabilizzazione dei lavoratori;
  • l’art. 31, “promozione di nuove attività imprenditoriali”, riguarda fondi per la costituzione o l’acquisizione di imprese;
  • l’art. 32, “lavoro in cooperativa”, per l’inserimento di soci-lavoratori all’interno delle cooperative iscritte nel registro regionale delle cooperative;
  • infine l’art. 33, “promozione della stabilità occupazionale”, prevede incentivi per la realizzazione di servizi di consulenza, per l’accesso alla formazione da parte dei lavoratori e per la trasformazione dei rapporti di lavoro.

Possono beneficiare degli incentivi le donne disoccupate, i soggetti disoccupati che abbiano già compiuto 45 anni, i soggetti laureati da almeno due anni, i soggetti disoccupati da almeno sei mesi e i soggetti a rischio di disoccupazione.

Per accedere ai fondi, le domande di partecipazione devono essere presentate alla Provincia di competenza.