Da apprendistato ad assunzione anticipata: obblighi per le aziende

di Alessandra Gualtieri

11 Febbraio 2009 16:30

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Una nuova circolare ministeriale limita per l'azienda gli obblighi formativi di apprendistato professionalizzante in caso di assunzione anticipata

Quale vincolo per l’azienda nei confronti degli apprendisti assunti prima del previsto? La formazione obbligatoria nei casi di apprendistato professionalizzante può terminare prima nei casi di trasformazione anticipata del rapporto di lavoro con relativa assunzione a tempo indeterminato.

Queste le indicazioni della circolare n. 25/I/0001727 del 6 febbraio 2009 diramata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.

Anche se la circolare ribadisce l’obbligo formativo tra i requisiti necessari per fruire dei benefici per le aziende che si impegnano ad offrire percorsi di apprendistato professionalizzante, ne limita gli obblighi alla sola fase pre-assunzione.

Il Ministero chiarisce infatti che gli obblighi previsti dalla circolare 27/2008 per godere dei benefici di cui all’art. 21, comma 6 della legge n.56/1987 permangono soltanto fino al momento della conversione del contratto: anche se in anticipo, dopo l’assunzione – che presuppone la maturata qualifica – la formazione non è più obbligatoria.

Da cui, se da un lato le aziende non avranno più obblighi formativi se “assumono prima” (e quindi non potrà più essere vincolante o in grado di inficiare il nuovo rapporto di lavoro per il neo-dipendente), dall’altro gli enti formativi non potranno “rivendicare” la prosecuzione dei percorsi di apprendistato professionalizzante.